Art. 3.
(Agevolazioni tributarie a sostegno dell'attività delle associazioni).

      1. I compensi erogati ai direttori, agli insegnanti e ai collaboratori tecnici e musicali, anche se dipendenti pubblici, per i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai compensi erogati dalle associazioni agli esecutori musicali delle manifestazioni concertistiche, aperte gratuitamente al pubblico, organizzate dalle medesime associazioni per la promozione della cultura musicale e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. Ai rapporti e alle attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      3. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 148 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni.
      4. I contributi e le liberalità erogati a favore delle associazioni a sostegno dei loro scopi istituzionali sono esenti da ogni imposta e non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti percipienti.
      5. Non sono considerate commerciali le attività svolte, in conformità ai propri scopi istituzionali, dalle associazioni a favore della promozione e diffusione della cultura musicale attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico.
      6. All'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro a favore delle associazioni musicali bandistiche e alle associazioni per l'insegnamento della pratica musicale».

      7. Gli atti costitutivi e di modificazione nonché gli statuti delle associazioni sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.